Alla luce del tragico evento sismico di Ischia è
fondamentale un intervento di prevenzione per la tutela della salute dei
cittadini al fine di evitare o ridurre ai minimi termini eventuali e
tragici epiloghi di eventi naturali ed imprevedibili. Una buona azione di prevenzione e rassicurazione da parte di
un'amministrazione attenta ai bisogni dei cittadini è prevista dall'OPCM
3274/2003 "E'fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a
cura dei rispettivi proprietari, pubblici e privati, sia degli edifici di
interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante
gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione
civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere
rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso”.
Entro 6 mesi dall'entrata in vigore dell'Ordinanza
(7/11/2003),il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni provvedono,
per quanto di loro competenza ad elaborare, sulla base delle risorse
finanziarie disponibili, il programma temporale di svolgimento delle verifiche
degli edifici strategici e rilevanti che i proprietari devono effettuare(art.
2 comma 4);
Entro 5 anni dall'entrata in vigore dell'Ordinanza
(novembre 2008), l'avvio e la conclusione delle verifiche sugli edifici secondo
i programmi definiti in precedenza, sulla base delle competenze statali e
regionali (art 2 comma 3), con la previsione di programmare l'avvio delle
verifiche con priorità nelle zone sismiche classifiche a maggior rischio
sismico - zona 1 e zona 2 -, per poi passare a quelle a bassa sismicità – zona
3 e zona 4 -.Le verifiche tecniche sono condotte nel rispetto della
Normativa Tecnica vigente, ovvero il D.M. del 14.01.2008 e la relativa
circolare n. 617 del 02.02.2009.
In via generale, i manufatti soggetti ad affollamento sono
considerati rilevanti in relazione ad un eventuale collasso, facendo rientrare
in questa categoria scuole, stadi, case di riposo, teatri, discoteche, ecc.
Gli edifici strategici sono invece gli edifici che devono
mantenere l'operatività durante e nel post dell'evento sismico, comprendendo in
tal modo ospedali, caserme di Polizia, Carabinieri, uffici tecnici comunali,
ufficio dell'anagrafe, ecc. I soggetti proprietari possono essere sia pubblici
che privati.
Edifici ordinari sono le comuni abitazioni ad esempio
(classe d'uso II), i rilevanti hanno classe d'uso III, gli strategici hanno
classe d'uso IV. Al crescere della classe d'uso cresce il periodo di ritorno
(tempo medio intercorrente tra il verificarsi di due eventi successivi di
entità uguale o superiore ad un valore di assegnata intensità)
dell'evento sismico da considerare a riferimento per il calcolo delle strutture
da progettare.
La penisola sorrentina è classificata zona 3 "zona
che può essere soggetta a forti terremoti ma rari".
Nonostante le nostre richieste protocollate e considerato
che raro non vuol dire impossibile
CHIEDIAMO:
che venga immediatamente reso pubblico l'elenco di tutti gli
edifici pubblici sottoposti a verifica di sicurezza col relativo indice di
vulnerabilità.
Lotito Rosario.
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