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giovedì 26 maggio 2016

Piano Eliminazione Barriere Architettoniche



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I comuni sono obbligati per legge ad adottare  il Piano Eliminazione Barriere Architettoniche dal febbraio del 1987, nel rispetto della Legge 41 del 1986.
 
La prima  azione da fare è, 1) l’accertamento della mancata o carente adozione del PEBA, tramite una formale richiesta di accesso agli atti; 2) un’azione legale nei confronti del Sindaco, da una parte, del Presidente della Regione dall’altra, per omissione di atti d’ufficio.
A tal proposito, vale anche la pena ricordare un paio di interessanti precedenti giurisprudenziali – di poco successivi all’emanazione della Legge 41/86 – ovvero due sentenze penali della Pretura di Firenze, la prima del 23 ottobre 1989 (Sentenza n. 2239), ove si affermava che «gli interessati della categoria dei portatori di “handicap” nel suo complesso all’eliminazione delle barriere architettoniche possono essere soddisfatti solo tramite l’adozione di piani organici degli interventi da effettuare e non per mezzo di interventi contingenti e disorganici», la seconda del 13 dicembre 1989, che ancor più esplicitamente riconobbe «l’omissione o rifiuto di atti d’ufficio (art. 328 del Codice Penale e LS 28 febbraio 1986 n. 41 art. 32) per il Sindaco» che non aveva «varato ed approvato il Piano di abbattimento delle Barriere Architettoniche per i portatori di handicap negli edifici pubblici entro il termine di un anno dall’entrata in vigore della legge n.41/86».

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