I comuni sono obbligati per legge ad adottare il Piano Eliminazione Barriere Architettoniche dal febbraio del 1987, nel rispetto della Legge 41 del 1986.
La prima azione da fare è, 1) l’accertamento della mancata o
carente adozione del PEBA, tramite una formale richiesta di
accesso agli atti; 2) un’azione
legale nei confronti del Sindaco, da una parte,
del Presidente della Regione dall’altra, per omissione di atti d’ufficio.
A tal proposito, vale anche la pena ricordare un paio di interessanti
precedenti giurisprudenziali – di poco successivi all’emanazione della Legge
41/86 – ovvero due
sentenze penali della Pretura di Firenze,
la prima del 23
ottobre 1989 (Sentenza
n. 2239), ove si affermava che «gli interessati della categoria dei portatori
di “handicap” nel suo complesso all’eliminazione delle barriere architettoniche
possono essere soddisfatti solo tramite l’adozione di piani organici degli
interventi da effettuare e non per mezzo di interventi contingenti e
disorganici», la seconda del 13
dicembre 1989, che ancor più esplicitamente riconobbe «l’omissione
o rifiuto di atti d’ufficio (art. 328 del Codice Penale e LS 28 febbraio 1986
n. 41 art. 32) per il Sindaco» che non aveva «varato ed approvato il Piano di
abbattimento delle Barriere Architettoniche per i portatori di handicap negli
edifici pubblici entro il termine di un anno dall’entrata in vigore della legge
n.41/86».
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