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giovedì 25 febbraio 2016

Lavoro marittimo: l'STCW non si applica al diporto

Marina di Cassano
"In Italia vige la legge dei due pesi, due misure e sia gli uni, sia gli altri, non coincidono".
Sto ricevendo ancora molte richieste di delucidazioni e reclami poiché troppe Capitanerie di Porto, all'atto d'imbarcare un marittimo su un'imbarcazione da "diporto puro", richiedono i corsi BST (Basic Standard Training).
Tale pretesa cozza con quanto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Giovedì 11-6-2015 anno 156° - Serie generale - n. 133 che riporta il Decreto Legislativo n.71 del 12 maggio 2015, recante l'attuazione della direttiva 2012/35/UE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare, con cui il Presidente della Repubblica, nell'articolo 1, indica che il presente Decreto si applica a tutti i lavoratori marittimi italiani, ai lavoratori marittimi di Stati membri dell'Unione europea ed a quelli di Paesi terzi titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro dell'Unione europea, che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana adibite alla navigazione marittima ad eccezione:

a) delle navi militari o destinate al trasporto truppe o altre navi di proprietà o gestite dagli Stati che
siano utilizzate esclusivamente per servizi governativi non commerciali;
b) delle navi da pesca;
c) delle unità da diporto che non effettuano alcun traffico commerciale;
d) delle imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.
Se ne evince che la richiesta è illegittima e che non occorre alcun corso STCW (standard di addestramento per la tenuta della guardia) per essere arruolati su un'imbarcazione da diporto ad uso privato.
D'altro canto, se la navigazione effettuata su tali unità non è riconosciuta ai fini dell'acquisizione di un certificato abilitativo quale ufficiale del diporto (coperta o macchine), non si comprende il motivo per cui al marittimo necessiti l'acquisizione di attestazioni STCW non richieste; da qui il virgolettato iniziale su pesistica e misurazioni.
Il problema è serio e sentito, specie al sud, poiché la maggior parte della flotta da diporto è ad uso privato e, se è vero che non avremo ufficiali del diporto con certificato italiano causa l'inapplicabilità del DM 121/2005 per i vari motivi spiegati nella mia relazione che non sto a reiterare (Una legge è come una nave, se fa acqua affonda – vizi e criticità del DM 121-2005), lo è altrettanto il fatto che l'arruolamento del marittimo su tali imbarcazioni è inspiegabilmente osteggiato da cavillosità burocratiche, per cui si opta sovente per un inquadramento con diverse mansioni nelle ditte di proprietà, o addirittura si lavora in nero.
Se il MIT vuole continuare a chiudere gli occhi e far finta che il problema non sussista, ignorando le migliaia di marittimi e relative famiglie coinvolte da questa errata lettura legislativa, a questo punto veramente non so cosa dire, traetene voi le conclusioni.
A suffragio di questa mia esternazione, potete scaricare il testo del D.Lgs 71, del 12/5/2015 e leggere l'articolo 1; se occorre stampate il documento, datene diffusione e in particolare portatelo all'ufficio GdM che vi rifiuta l'imbarco con il pretesto che non avete i corsi STCW: può darsi si ricredano.
Un'ultima raccomandazione, se anche in questo caso vi negano l'imbarco, fate mettere per iscritto la motivazione, è un vostro diritto.

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