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domenica 13 marzo 2016

Decreto MIT 1/3/2016

Non troppo casualmente, apprendo dal sito del Collegio dei Capitani (proprio quei capitani che lo sciagurato decreto firmato dall'ex ministro Alessandro Bianchi ha di fatto cancellato il 30/12/2007) dell'ennesimo regalo fatto ai marittimi, realizzato con l'emanazione del decreto per la revisione dei requisiti per il rinnovo dei certificati di competenza ai sensi della convenzione STCW, qui il testo.
Ora, correggetemi pure se sono in errore, leggo all'Art.7- che nelle funzioni equivalenti per il rinnovo, quella dei trenta mesi di servizio negli ultimi cinque anni, non sono inclusi gli istruttori, ad esempio ufficiali, comandanti o macchinisti, che prestano servizio specifico di addestramento presso istituti e centri privati e/o pubblici, e nemmeno sono contemplati i tecnici d'officina o i conduttori d'impianti industriali, ospedalieri e simili, in questo caso prettamente macchinisti.
È previsto il rinnovo per il personale su navi da diporto anche adibite all'uso privato (non commerciale) escludendo a quanto pare le imbarcazioni; ma anche in questo caso, pretendere trenta mesi di servizio appare pregiudizievole non solo per la carenza occupazionale, ma anche in previsione dei piccoli inconvenienti che possono capitare in una normale vita lavorativa. In merito ricordo che dopo cinque giorni di malattia o infortunio, si è sbarcati e si va sotto tutela dell'INPS (ex IPSeMA).
Dlgs n.71 12/5/2015 - Art.1
Altra stranezza è che il CoC (Certificate of Competency) è rinnovato, sempre se in servizio per trenta
mesi nell'ultimo quinquennio, al personale militare in servizio permanente effettivo nel Corpo delle Capitanerie di Porto: questa è una difformità, poiché l'STCW non si applica ai marittimi impegnati su unità militari, così come stabilito nell'art.1 par.1.-a) del Dlgs n.71 del 12/05/2015.
All'Art.8 par.3.- si raggiunge il trionfo del decreto Bianchi ed è proprio quello che paventavo già nel 2007; il titolo professionale non è la stessa cosa del certificato, infatti l'articolo regola il caso in cui il certificato non è rinnovato da più di quattro anni, per cui il marittimo deve sostenere l'esame e l'addestramento previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera a, del già citato decreto n.71.
Vanno bene gli addestramenti, ma l'esame, come la mettiamo? È come dire ad un avvocato, un medico o altro professionista di ripetere la laurea, o se vogliamo farla più piccola, ad un ragioniere di rifare l'esame di maturità.
Se avessimo avuto il paracadute del titolo professionale (ricordate il capitano?), come avviene in tutte le nazioni del mondo, questa ennesima beffa non si sarebbe mai concretizzata.
Non è finita qui, all'Art.11- disposizioni transitorie, si afferma che fino all'emanazione dei provvedimenti attuativi (quale altro avvenimento nefasto ci attende), i certificati hanno validità fino all'1 gennaio 2017.
Lascio stare chi ha la scadenza in questo periodo, sorvolo su chi ha necessità di fare i corsi ora e di correre il rischio di vederseli annullati a gennaio, ma non sarebbe stato più logico rinnovare i corsi alla naturale scadenza del quinquennio?
La risposta ce l'ho e la dico senza paura con un altro interrogativo: "Forse perché è dal 2010 che stiamo rimandando l'emanazione dei decreti attuativi"?
La colpa in questo caso non può essere data ai marittimi ma a chi dirige; già, ma chi comanda?
Un ultimo quesito cui vorrei risposta: "Ma dei certificati del diporto, quelli che non sono ratificati dall'IMO, chi se ne sta occupando"?

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