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venerdì 2 giugno 2017

Cooperativa di cittadini per la gestione del percorso meccanizzato...

Notizia pubblicata sul giornale on line Metropolis Web ...Il Sindaco Cuomo ha deciso, il percorso pedonale meccanizzato di Sorrento si farà soltanto attraverso la formula del project financing. Perché il Comune di Sorrento non è al momento nelle condizioni di poter coprire la metà dei costi - otto milioni di euro - nonostante la Regione Campania sia pronta ad accollarsi il restante 50 per cento delle spese complessive pari a 16 milioni a patto che si attui proprio un project financing”. Quì l'art. completo...http://bit.ly/2qI18uq
Fermo restante il fatto di aver informato i nostri rappresentanti in regione per capire se una tale imposizione sia legale, voglio soffermarmi su un aspetto prettamente propositivo, la costituzione di una società  cooperativa. Tale  possibilità è prevista dall’art. 37/bis della legge quadro ( Merloni), “ i soggetti che possono assumere il ruolo di promotore sono: a) tutti i soggetti ammessi, in linea generale, a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici (che sono le imprese individuali anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative, i consorzi tra cooperative, i consorzi stabili, le ATI e così via): questi sono i soggetti che solitamente vengono definiti "costruttori"; b) le società di ingegneria; c) gli operatori del settore diversi dai costruttori, che sono i soggetti che svolgono in via professionale attività finanziaria, assicurativa o di consulenza nel campo dei lavori e dei servizi pubblici; d) le fondazioni bancarie; e) le CCIAA. Per ottenere la concessione i promotori devono comunque possedere, anche associandosi con altri soggetti, i requisiti previsti dalla legge per il concessionario. L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha affermato che il promotore deve avere i requisiti propri del concessionario solo al momento della successiva procedura negoziata, mentre al momento della presentazione della proposta è sufficiente che possieda quelli richiesti per assumere il ruolo di promotore (determinazione n. 20/2001). Questo principio è stato ribadito anche da una recente sentenza del Tar del Lazio (TAR Lazio, Sez. Latina, 14.01.2003, n. 1). E anche il Consiglio di Stato ha ribadito che, al momento della presentazione della proposta, il promotore deve essere in possesso dei requisiti che lo abilitano a garantire la serietà e l’attendibilità della proposta e non ancora di quelli che lo abilitano a realizzare l’oggetto della concessione (Cons. Stato, Sez. V, 11.07.2002, n. 3916). Pertanto la normativa consente per esempio al promotore costituito in ATI di modificare, anche in un momento successivo alla presentazione della proposta, la composizione della propria compagine, anche allo scopo di raggiungere i requisiti che deve possedere il concessionario (TAR Umbria, 21.08.2002, n. 645).
La costituzione di una soc. Cooperativa permetterebbe ai cittadini di partecipare in maniera diretta è costruttiva alla realizzazione di un opera che deve restare pubblica.  Per non dimenticare, parliamo dello stesso Sindaco che solo qualche anno addietro  ha permesso di  far scippare ai Sorrentini, rendendolo privato, un pezzo della loro storia … Il Vallone dei Mulini.

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