Notizia pubblicata sul giornale on line Metropolis Web ...Il Sindaco Cuomo ha deciso, il percorso pedonale meccanizzato di Sorrento si farà soltanto
attraverso la formula del project financing. Perché il Comune di Sorrento non è
al momento nelle condizioni di poter coprire la metà dei costi - otto milioni
di euro - nonostante la Regione Campania sia pronta ad accollarsi il restante
50 per cento delle spese complessive pari a 16 milioni a patto che si attui
proprio un project financing”. Quì l'art. completo...http://bit.ly/2qI18uq
Fermo restante il fatto di aver informato i nostri
rappresentanti in regione per capire se una tale imposizione sia legale, voglio soffermarmi su un aspetto prettamente propositivo, la costituzione di una
società cooperativa. Tale possibilità è prevista dall’art.
37/bis della legge quadro ( Merloni), “ i
soggetti che possono assumere il ruolo di promotore sono: a) tutti i soggetti
ammessi, in linea generale, a partecipare alle procedure di affidamento dei
lavori pubblici (che sono le imprese individuali anche artigiane, le società
commerciali, le società cooperative,
i consorzi tra cooperative, i consorzi stabili, le ATI e così via): questi sono i soggetti che solitamente
vengono definiti "costruttori"; b) le società di ingegneria; c) gli
operatori del settore diversi dai costruttori, che sono i soggetti che svolgono
in via professionale attività finanziaria, assicurativa o di consulenza nel
campo dei lavori e dei servizi pubblici; d) le fondazioni bancarie; e) le
CCIAA. Per ottenere la concessione i promotori devono comunque possedere, anche associandosi con altri soggetti,
i requisiti previsti dalla legge per il concessionario. L’Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici ha affermato che il promotore deve avere i
requisiti propri del concessionario solo al momento della successiva procedura
negoziata, mentre al momento della presentazione della proposta è sufficiente
che possieda quelli richiesti per assumere il ruolo di promotore
(determinazione n. 20/2001). Questo principio è stato ribadito anche da una
recente sentenza del Tar del Lazio (TAR Lazio, Sez. Latina, 14.01.2003, n. 1). E
anche il Consiglio di Stato ha ribadito che, al momento della presentazione
della proposta, il promotore deve essere in possesso dei requisiti che lo
abilitano a garantire la serietà e l’attendibilità della proposta e non ancora
di quelli che lo abilitano a realizzare l’oggetto della concessione (Cons.
Stato, Sez. V, 11.07.2002, n. 3916). Pertanto la normativa consente per
esempio al promotore costituito in ATI di modificare, anche in un momento
successivo alla presentazione della proposta, la composizione della propria
compagine, anche allo scopo di raggiungere i requisiti che deve possedere il
concessionario (TAR Umbria, 21.08.2002, n. 645).
La
costituzione di una soc. Cooperativa permetterebbe ai cittadini di partecipare
in maniera diretta è costruttiva alla realizzazione di un opera che deve
restare pubblica. Per non dimenticare,
parliamo dello stesso Sindaco che solo qualche anno addietro ha permesso di
far scippare ai Sorrentini, rendendolo privato, un pezzo della loro storia … Il Vallone dei Mulini.
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